Italian Court dismisses appeal for generic lack of evidence without specific article citations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Doria Cristian and Pomati Alessandro inadmissible due to a lack of specificity in their arguments. The appellants challenged a conviction for theft by claiming insufficient evidence of responsibility, but failed to cite specific articles or points of the lower court's decision. The court rejected the appeal because the complaints were abstract and lacked concrete connections to the actual reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and cite particular articles or points of the decision; generic complaints lacking concrete links to the motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DORIA CRISTIAN nato a CASALE MONFERRATO il 24/03/1993 POMATI ALESSANDRO nato a VIGEVANO il 09/11/1977 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31776/2022 Rilevato che Doria Cristian e Pomati Alessandro ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Vercelli che li ha condannati a sei mesi di reclusione ed € 200 di multa per il reato di furto Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia la violazione dell'art.129 c.p.p., è del tutto privo di specificità, limitandosi a lamentare - a fronte di doppia conforme di condanna - che allo stato degli atti non risultino elementi idonei a sostenere una affermazione di responsabilità.
In tal modo il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate — atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati — e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente