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Ordinanza — n. 9256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIERA ANGELA natm LUCCA il 28/09/1976 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato aao4so--.341e—paFt-it udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31775/2022 Rilevato che l'imputata Riviera Angela ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che lamenta l'inosservanza dell'art.129 c.p.p. — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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validità della clausola arbitrale esistenza e validità sostanziale consenso del coniuge proposta con riserva di revoca rinuncia al dibattimento orale pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
31775/2022 Rilevato che l'imputata Riviera Angela ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che lamenta l'inosservanza dell'art.129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIERA ANGELA natm LUCCA il 28/09/1976 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato aao4so--.341e—paFt-it udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31775/2022 Rilevato che l'imputata Riviera Angela ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che lamenta l'inosservanza dell'art.129 c.p.p. — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President