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Ordinanza — n. 9255/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9255/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO ANGELO nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/10/1976 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31774/2022 Rilevato che Cirillo Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 219 I.fall., ha ridotto la pena inflitta all'imputato per bancarotta fraudolenta ad anni quattro, mesi sei di reclusione, con pene accessorie ex art. 216 I.fall. determinate in eguale misura;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); Considerato, in ordine al terzo motivo di ricorso, relativo agli addebiti di bancarotta fraudolenta documentale, che esso è intrinsecamente generico ed aspecifico rispetto alle ragioni della sentenza impugnata, che ha valorizzato, da una parte, la mancanza della scritture e, dall'altra, lo scopo che animava la condotta sottrattiva, ricollegandola alle coeve azioni predatorie che la mancata fornitura della documentazione da parte dell'imputato mirava ad occultare; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali desistenza dall'azione impedimento processuale diritto a un difensore anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO ANGELO nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/10/1976 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.G. 31774/2022 Rilevato che Cirillo Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 219 I.fall., ha ridotto la pena inflitta all'imputato per bancarotta fraudolenta ad anni quattro, mesi sei di reclusione, con pene accessorie ex art. 216 I.fall. determinate in eguale misura;

Considerato che il primo motivo, il quale lamenta il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C) propone doglianze versate in fatto e che non affrontano la ratio decidendi della decisione avversata, che ha evidenziato come la versione difensiva, secondo cui le spese contestate erano inerenti all'oggetto sociale della fallita, fosse del tutto priva di riscontri; come i trasferimenti tra società non avessero alcuna valenza liberatoria; come non ricorressero i presupposti per giustificare l'utilizzo della carte di credito con l'erogazione di compensi all'amministratore (pag. 4);

Considerato che il secondo motivo, il quale lamenta l'entità della pena inflitta e il giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche, non si confronta con la motivazione fornita dal giudice di appello in punto di pena (avendo il giudice dell'impugnazione valorizzato la serialità delle condotte e la mala gestio delle società), oltre che con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); Considerato, in ordine al terzo motivo di ricorso, relativo agli addebiti di bancarotta fraudolenta documentale, che esso è intrinsecamente generico ed aspecifico rispetto alle ragioni della sentenza impugnata, che ha valorizzato, da una parte, la mancanza della scritture e, dall'altra, lo scopo che animava la condotta sottrattiva, ricollegandola alle coeve azioni predatorie che la mancata fornitura della documentazione da parte dell'imputato mirava ad occultare; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estenso