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Ordinanza — n. 9253/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9253/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZIC DRAGAN nato il 17/04/1965 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che Lazic Dragan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza della validità per l'espatrio del documento di identificazione, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, nella misura in cui gli accertamenti tecnici emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale hanno comprovato, mediante comparazione con gli specimen genuini della medesima tipologia del documento reperito in possesso all'imputato, che la carta d'identità trovata in possesso del prevenuto riproduceva un documento che, ove genuino, sarebbe stato pacificamente valido per l'espatrio;

Regesto Legislator

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art. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 9253/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza della validità per l'espatrio del documento di identificazione, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, nella misura in cui gli accertamenti tecnici emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale hanno comprovato, mediante comparazione con gli specimen genuini della medesima tipologia del documento reperito in possesso all'imputato, che la carta d'identità trovata in possesso del prevenuto riproduceva un documento che, ove genuino, sarebbe stato pacificamente valido per l'espatrio;

Parole chiave

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uso di false generalità esibizione dei documenti d'identità uso di un documento falso credibilità dell'identità pseudonimo denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 497 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZIC DRAGAN nato il 17/04/1965 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che Lazic Dragan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza della validità per l'espatrio del documento di identificazione, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda pag. 3 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, nella misura in cui gli accertamenti tecnici emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale hanno comprovato, mediante comparazione con gli specimen genuini della medesima tipologia del documento reperito in possesso all'imputato, che la carta d'identità trovata in possesso del prevenuto riproduceva un documento che, ove genuino, sarebbe stato pacificamente valido per l'espatrio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente