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Ordinanza — n. 9251/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated injuries with a fist weapon and group involvement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ignea Rares Valentin inadmissible regarding his conviction for aggravated personal injuries. The appellant argued for factual re-evaluation and the application of generic mitigating circumstances, but the court rejected these as mere complaints lacking legal basis. The decision upheld that sentencing discretion and the comparison of aggravating and mitigating factors fall within the trial court's domain unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they constitute mere complaints on facts or seek a re-evaluation of evidence without logical flaws or arbitrariness in the sentencing discretion exercised by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated injuries fist weapon group involvement sentencing discretion mitigating circumstances Cassation review reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 585 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod.
art. 585 cod. pen
art. 69 cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGNEA RARES VALENTIN nato il 16/02/1994 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ignea Rares Valentin ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali, aggravati, ai sensi dell'art. 585 cod. pen., dal fatto commesso con l'uso di un'arma (tirapugni) e da più persone riunite; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro delineato dalla doppia conforme di condanna senza incorrere in cadute logiche;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e si duole della eccessività severità della pena - è manifestamente infondato, poiché: - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 7), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co