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Ordinanza — n. 9246/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9246/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9246/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLO WALTER SAVERIO nato a MILANO il 07/07/1965 avverso la sentenza del 26/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO( dato avviso alle parti;-) udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mollo Walter Saverio ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9246/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta lotta contro la frode documenti bancari inchiesta per falsità atti contraffazione di merci credito contestato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLO WALTER SAVERIO nato a MILANO il 07/07/1965 avverso la sentenza del 26/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO( dato avviso alle parti;-) udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mollo Walter Saverio ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.

— esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocull dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così d