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Ordinanza — n. 9245/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9245/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9245/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO VINCENZO nato a PRAIA A MARE il 05/05/1982 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Amato Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56-497-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, presenta vari profili di inammissibilità: - demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio, mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9245/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); - è generico, poiché non si confronta con la risposta già fornita sul punto dalla Corte di appello, che evidenzia come la lettura proposta dal difensore sia incompleta (pag. 4 e ss.); - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documento di legittimazione frode alla legge sugli stranieri uso di false generalità accertamento dell'identità visto espatrio illegale insufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO VINCENZO nato a PRAIA A MARE il 05/05/1982 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato D'Amato Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56-497-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, presenta vari profili di inammissibilità: - demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio, mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); - è generico, poiché non si confronta con la risposta già fornita sul punto dalla Corte di appello, che evidenzia come la lettura proposta dal difensore sia incompleta (pag. 4 e ss.); - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec