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Ordinanza — n. 9244/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; lacks specific grounds for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic defect in the grounds of complaint. The appellant challenged a reduced sentence for crimes under Articles 477-482 of the Penal Code, alleging a lack of reasoning regarding general mitigating circumstances. The court rejected this claim because the lower court's decision sufficiently referenced the decisive elements without needing exhaustive detail.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the precise points of the judgment under attack or the positive elements omitted.

Parole chiave

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generic appeal grounds defect of reasoning sentencing reduction mitigating circumstances inadmissible appeal Cassazione ordinanza penal code crimes contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALDAN CIPRIAN DANIEL nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Maldan Ciprian Daniel ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., diminuendo l'entità della pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione, è generico vuoi sotto il profilo intrinseco perché non indica con precisione il punto della sentenza oggetto di impugnazione (responsabilità e/o trattamento sanzionatorio) vuoi sotto il profilo estrinseco poiché quando cita il diniego delle circostanze attenuanti generiche non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione del beneficio richiesto, peraltro a fronte di una motivazione pienamente rispondente al canone giurisprudenziale che reputa sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag.

3) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i