Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise prescription defense timely and insufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Arioldi Ornello inadmissible regarding his conviction for fraudulent bankruptcy and tax crimes. The appellant failed to properly raise the prescription defense for the tax offenses, which were subject to a ten-year limitation period under the relevant decree. Additionally, the court found the arguments concerning mitigating circumstances and sentencing excessive to be manifestly unfounded based on established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 comma 1-bis D. Igs. n. 74 del 2000; Criminal appeals must be admissible and substantiated, with prescription defenses raised in a timely manner and sentencing reviews requiring specific justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIOLDI ORNELLO nato a BERGAMO il 03/02/1950 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Arioldi Ornello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per reati di bancarotta fraudolenta inerenti alla gestione della "Costruzioni La Riviera" srl, dichiarata fallita il 10 maggio 2012, nonché per reati fiscali ex art.. 10 d.
Igs. n. 74 del 2000 accertati nel giugno del 2013 (capi C e D); Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la prescrizione dei reati fiscali, è manifestamente infondata in quanto non tiene conto del disposto dell'art. 17, comma 1-bis. D. Igs. n. 74 del 2000 (in vigore all'epoca dei fatti), secondo cui «I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»; di talché i delitti di occultamento in contestazione, consumati alla data dell'accertamento "giugno 2013" (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898), si prescriveranno in dieci anni e quindi in data 1 giugno 2023;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che lamentano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag.
24) e inoltre poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 24); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d