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Ordinanza — n. 9240/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated assault conviction for insufficient reasoning regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9240/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kajas Kelmend inadmissible, upholding his conviction for aggravated assault with a weapon. The appellant argued violations of specific criminal code articles regarding sentencing and motivation, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that a sufficient and non-illogical reference to decisive elements in the judgment is adequate to deny requested benefits.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 585 c.p.: The appeal is inadmissible if the first-instance judgment contains sufficient and non-illogical motivation regarding the denial of requested benefits, as a congruent reference to decisive elements is legally sufficient.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated assault conviction sentencing motivation requirements benefit denial reasoning manifestly unfounded appeal lesioni personali trauma alla mano lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 609 c.p.p.
art. 585 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJAS KELMEND nato il 20/04/1975 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Kajas Kelmend ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate, ex art. 585 cod. pen., dall'impiego di un'arma; mentre, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che lamentano la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e il correlato vizio motivazione della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati perché la determinazione del trattamento sanzionatorio è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e, inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 6-8);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il