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Ordinanza — n. 9239/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9239/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OROSAN NICOLETA ANA (04EWCWG) nato il 30/11/1993 avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Orosan Nicoleta Ana ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 495, cod. pen., commesso il 2 febbraio 2021;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti revisione di una decisione ricorso di annullamento asserzione difendibile decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che la doglianza proposta — con cui la ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OROSAN NICOLETA ANA (04EWCWG) nato il 30/11/1993 avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Orosan Nicoleta Ana ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 495, cod. pen., commesso il 2 febbraio 2021;

Considerato che la doglianza proposta — con cui la ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. e quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/