Italian Court dismisses appeal for grave injuries as generic and lacks specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Wu Zoujun inadmissible regarding his conviction for grave personal injuries. The appellant argued a lack of reasoning under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the grounds generic and abstract without specific factual references. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.c.: An appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if it consists merely of abstract propositions lacking specific factual references to the omitted elements of fact required for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU ZOUJUN nato il 13/10/1981 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Wu Zoujun ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni personali gravi (artt. 582-583 cod. pen.), commesso in data 11 febbraio 2016; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna e, specificatamente, manca di indicare, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25