Ordinanza — n. 9236/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASUCCI ANTONIO LEONARDO nato a SAN SEVERO il 30/01/1958 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Masucci Antonio Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma impropria (artt. 582-585, commi primo e secondo, n. 2, cod. pen.); Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta violazione e mancata applicazione di legge penale in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, poiché, non indica quale specifico punto della decisione viene investito dalla censura;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, inoltre, che il medesimo motivo non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASUCCI ANTONIO LEONARDO nato a SAN SEVERO il 30/01/1958 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Masucci Antonio Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma impropria (artt. 582-585, commi primo e secondo, n. 2, cod. pen.); Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta violazione e mancata applicazione di legge penale in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, poiché, non indica quale specifico punto della decisione viene investito dalla censura;
Rilevato, inoltre, che il medesimo motivo non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25