Ordinanza — n. 9235/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GOMAN IONEL nato il 09/03/1995 MACAI MARCU VIRGIL nato il 30/03/1992 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Goman IoneR,e Macai Marcu Virgil ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di rissa e lesioni personali aggravate ex artt. 585, 576, comma primo e 61, n. 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9235/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 585, 576, comma primo e 61, n. 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GOMAN IONEL nato il 09/03/1995 MACAI MARCU VIRGIL nato il 30/03/1992 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Goman IoneR,e Macai Marcu Virgil ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna in ordine ai reati di rissa e lesioni personali aggravate ex artt. 585, 576, comma primo e 61, n. 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/