Cassation appeal dismissed for inadmissibility as vitiations of reasoning are not admissible for peace court appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cardia Franco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a defect in the reasoning of the lower court's judgment. The court ruled that such defects are not admissible for appeals against second-instance decisions on crimes under the jurisdiction of the peace judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: Appeals to the Court of Cassation based on vitiations of reasoning are inadmissible for crimes under the jurisdiction of the peace judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDIA FRANCO nato a CAGLIARI il 29/05/1952 avverso la sentenza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cardia Franco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. e dato atto che il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/