Ordinanza — n. 9232/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETTI DAVIDE nato a MILANO il 17/07/1971 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Cerquetti Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali lievi aggravate dall'uso di un'arma impropria (artt. 582 - 585, commi primo e secondo n. 2, cod. pen.), escludendo, però, l'aggravante delle lesioni gravi ex art. 583, comma primo, n. 1, cod. pen. e, conseguentemente, rideterminando la pena inflitta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETTI DAVIDE nato a MILANO il 17/07/1971 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Cerquetti Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali lievi aggravate dall'uso di un'arma impropria (artt. 582 - 585, commi primo e secondo n. 2, cod. pen.), escludendo, però, l'aggravante delle lesioni gravi ex art. 583, comma primo, n. 1, cod. pen. e, conseguentemente, rideterminando la pena inflitta;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la riconducibilità alla nozione di arma di uno strumento da taglio e quindi chiede l'esclusione dell'aggravante ex art. 585, commi primo e secondo, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in forza del quale "in tema di armi, anche un oggetto appuntito, utilizzato come strumento di offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., considerato che qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa, ma in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, rientra nel novero delle armi improprie, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma" (Sez. 5, n. 49582 del 26/09/2014, Rv. 261342);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. C