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Ordinanza — n. 9230/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated minor injuries, citing lack of procedural grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Bouzaiane Chedly inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for aggravated minor injuries using an improper weapon and the reduction of the sentence. The court rejected the arguments regarding evidence evaluation, the lack of application of the special non-prosecution cause, and the denial of general mitigating circumstances, ruling that the lower court's reasoning was sufficient and within its authority.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are limited to reviewing legal errors and specific procedural violations; they cannot serve as a vehicle for re-evaluating the factual evidence or the discretion of the trial court in applying statutory mitigation provisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated minor injuries improper weapon usage special non-prosecution cause general mitigating circumstances procedural review limits court costs and fines violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa speciale di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale correttamente ha argomentato l'inapplicabilità dell'art. 62-bis cod.
Artt. 582-585 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa speciale di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale correttamente ha argomentato l'inapplicabilità dell'art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAIANE CHEDLY nato a FIRENZE il 31/01/1966 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Bouzaiane Chedly ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni lievi aggravate dall'uso di un'arma impropria (artt. 582-585 cod. pen.), riducendo, però, l'entità della pena inflitta; Ritenuto che le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, che contestano la valutazione delle prove poste a fondamento della affermazione di responsabilità, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa speciale di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che - in considerazione delle modalità della condotta e dell'entità del danno cagionato consistito nella frattura delle ossa nasali e in una contusione facciale - ha correttamente ritenuto non ricorrenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale correttamente ha argomentato l'inapplicabilità dell'art. 62-bis cod. pen. tanto a fronte dell'assenza di elementi positivi circa la personalità o la condotta del prevenuto, quanto a fronte della gravità del fatto e, peraltro, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.