Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9229/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9229/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRENI FAUSTO nato a LIVORNO il 19/02/1959 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Terreni Fausto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritti in qualità di amministratore di fatto della "Atena società cooperativa" dichiarata fallita il 20 giugno 2014;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie documenti bancari omissione della contabilità conti finanziari cattiva gestione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRENI FAUSTO nato a LIVORNO il 19/02/1959 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Terreni Fausto ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritti in qualità di amministratore di fatto della "Atena società cooperativa" dichiarata fallita il 20 giugno 2014;

Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia il travisamento della prova per omessa valutazione delle "dichiarazioni del Portolani", è inammissibile sia perché non risponde al principio di autosufficienza del ricorso sia perché non illustra la idoneità della prova non valutata a scardinare il tessuto argomentativo che regge l'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico, è generico poiché non si confronta con la motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il