Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9228/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9228/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADDALUNO DOMENICO CUI 04AX0M8 nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/12/1986 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Maddaluno Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e ricettazione; Ritenuto che il ricorso è tardivo in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 marzo 2022 con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 21 maggio 2022, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso martedì 5 luglio 2022; - il ricorso per cassazione è stato presentato tramite posta elettronica certificata soltanto mercoledì 6 luglio 2022, ore 00:39;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, in ogni caso, che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsificazione di monete uso di un documento falso riproduzione e imitazione di biglietti di banca denuncia mendace conio di monete metalliche prove fabbricate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADDALUNO DOMENICO CUI 04AX0M8 nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 22/12/1986 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Maddaluno Domenico ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e ricettazione; Ritenuto che il ricorso è tardivo in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 marzo 2022 con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 21 maggio 2022, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso martedì 5 luglio 2022; - il ricorso per cassazione è stato presentato tramite posta elettronica certificata soltanto mercoledì 6 luglio 2022, ore 00:39;

Considerato, in ogni caso, che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis