Ordinanza — n. 9147/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGARI FAVVENTO SALVATORE nato a CAPIZZI il 16/04/1968 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;RITENUTO IN FATTO E
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9147/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGARI FAVVENTO SALVATORE nato a CAPIZZI il 16/04/1968 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 4 maggio 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, disposto dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione limitatamente al diniego delle attenuanti generiche, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale della stessa città il 15 febbraio 2018 nei confronti di Salvatore Mingari Favvento in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, D.P.R. 309/1990 nonché 2, 4 e 23 L. n. 895/1967. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e del minimo della pena, è privo di specificità, in quanto i riferimenti, effettuati dalla Corte d'appello, ai plurimi precedenti penali dell'imputato e al disvalore delle condotte contestate consegnano una motivazione esente da manifesta illogicità e in linea con il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente