Ordinanza — n. 9146/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BROCCOLINO ANTONIO nato il 29/09/1969 CALABRESE DANIELE nato a AVELLINO il 13/04/1985 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9146/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BROCCOLINO ANTONIO nato il 29/09/1969 CALABRESE DANIELE nato a AVELLINO il 13/04/1985 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 2 ottobre 2015, con cui Antonio Broccolino e Daniele Calabrese sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si censura la mancata assunzione ex art. 507 cod. proc. pen. delle prove testimoniali invocate con l'atto di appello, risulta privo di specificità, in quanto, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata il Collegio territoriale ha compiutamente evidenziato come il pacifico svolgimento dei fatti rendesse inutile l'assunzione delle prove richieste;
Considerato che la seconda doglianza, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità degli imputati, è finalizzata a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, e omette di confrontarsi con l'esaustiva disamina dell'episodio, operata dai giudici di merito; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della doglianza formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre