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Ordinanza — n. 9145/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9145/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9145/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA DIEGO nato a NAPOLI il 20/01/1989 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale della stessa città il 19 febbraio 2020, con cui Diego Palma è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per più reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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artt. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 9145/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, che ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della pena irrogata e del diniego delle attenuanti generiche, richiama i principi in tema di determinazione della pena, espressi da questa Corte, ma non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata riesame dell'entità pena restrizioni quantitative gravità della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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artt. 628 cod. pen
del Tribunale della stessa città il 19 febbraio 2020, con cui Diego Palma è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per più reati di cui agli artt. 628 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA DIEGO nato a NAPOLI il 20/01/1989 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale della stessa città il 19 febbraio 2020, con cui Diego Palma è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per più reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, che ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della pena irrogata e del diniego delle attenuanti generiche, richiama i principi in tema di determinazione della pena, espressi da questa Corte, ma non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid