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Ordinanza — n. 9144/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9144/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised lacked specificity. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the appellate court had correctly applied precedent by focusing only on decisive factors rather than listing every element. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal failed to engage with the actual arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 56, 628 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground of complaint lacks specificity and fails to confront the arguments of the merit collegium, as it is sufficient for the judge to reference only decisive elements when denying generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of specificity inadmissible appeal penal code provisions motivation vices circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLINA MICHELE nato a ROMA il 29/05/1971 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 maggio 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale della stessa città il 7 dicembre 2021, con cui Michele Gallina è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine ai mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni espresse dal Collegio del merito, che, nel richiamare i plurimi precedenti penali dell'imputato e la gravità del fatto, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen