Italian Court dismisses appeal against conviction for tax fraud due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Sforza inadmissible, upholding his conviction for tax fraud. The appellant argued for a new trial regarding the application of the law and sentencing, but the court found these grounds lacking specificity and repetitive of issues already resolved by the lower appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and Sforza was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55, comma 5, D.Igs. n. 231/2007; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints regarding the application of the law or sentencing without concrete new arguments result in inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA FABIO nato a ROMA il 02/03/1966 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ,y
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'Il maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 ottobre 2021, con cui Fabio Sforza è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 55, comma 5, D.Igs. n. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui si contestano l'errata applicazione della legge e la carenza di motivazione nell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione della disposizione incriminatrice censurata, allorché ha fondato la colpevolezza dell'imputato sull'accertato suo utilizzo in svariate occasioni della tessera carburante, rinvenuta nel suo portafoglio insieme con il foglietto recante il codice PIN, senza che il medesimo imputato avesse offerto una giustificazione plausibile circa tale possesso;
Considerato che la seconda doglianza, con cui si deduce vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, riservato all'imputato, con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata, risulta priva di specificità, in quanto la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sul punto, evidenziando, da un lato, l'estrema mitezza della pena e, dall'altro, il maggiore disvalore della condotta, evocativa dell'assoluta indifferenza mostrata rispetto alle precedenti condanne; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres