Cassation court dismisses appeals for attempted extortion and generic mitigation denial as inadmissible due to lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Filingeri and Chifari inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted extortion and refusal of generic mitigation. The court ruled that the first appeal's factual criticisms were already properly addressed by the appellate court, while the second appeal lacked the necessary specificity required to challenge the denial of mitigation. Furthermore, the excessive sentence complaint was rejected because the penalty's congruity falls within the unreviewable discretion of the trial judge absent arbitrariness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals containing factual censure on points already adjudicated or lacking specificity regarding the denial of mitigation are inadmissible, as the appellate court's reasoning on decisive elements suffices and the penalty's congruity remains within the judge's discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FILINGERI MASSIMO nato a PALERMO il 26/07/1977 CHIFARI ROSOLINO nato a PALERMO il 13/01/1966 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 giugno 2019, con cui Massimo Filingeri e Rosolino Chifari sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione - il primo - al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e - il secondo - ai reati di cui agli artt. 56, 582 cod. pen. e 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da Massimo Filingeri, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto, non è consentito, contenendo censure in fatto, inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha ritenuto integrata la tentata estorsione, sottolineando, in particolare, la sussistenza sia dell'ingiusto profitto, rappresentato dall'eventuale vincita alla slot machine, che l'imputato con violenza e minaccia nei confronti del titolare aveva preteso di utilizzare in via esclusiva, sia del danno, patito da quest'ultimo, derivante dall'impossibilità per altri giocatori di accedere al gioco;
Considerato che l'ultimo motivo del ricorso, presentato da Massimo Filingeri, e il primo motivo del ricorso, proposto da Rosolino Chifari, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, risultano privi di specificità a fronte della motivazione del Collegio d'appello, che, nel richiamare i plurimi precedenti penali degli imputati, la gravità dei fatti contestati e l'assenza di elementi positivi valutabili, ha fatto corretta applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (sul punto, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); Rilevato che la seconda doglianza dedotta nell'interesse del Chifari, con cui si lamenta l'eccessività della pena irrogata, non è consentita, in quanto mira ad una nuova valutazione sulla congruità della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile laddove - come nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere est