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Ordinanza — n. 9136/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRUSCA STEFAN ION nato il 10/12/1991 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 10 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 24 marzo 2021, con cui Stefan Ion Andrusca è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, 612, 582 e 635 cod. pen. nonché all'art. 4 L. n. 110/1975. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, risulta privo di specificità a fronte delle argomentazioni con cui il Collegio territoriale, in ossequio ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha ampiamente motivato in merito al rapporto tra i reati, per cui si procede, e il precedente penale del ricorrente, evidenziando a pagina 4 della sentenza impugnata che i reati in esame erano evocativi di una spiccata pericolosità sociale dell'imputato e dimostravano un'assoluta sua spregiudicatezza nonché l'indifferenza rispetto alla precedente condanna;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 9136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale riesame della carcerazione preventiva prescrizione della pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, risulta privo di specificità a fronte delle argomentazioni con cui il Collegio territoriale, in ossequio ai parametri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRUSCA STEFAN ION nato il 10/12/1991 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 10 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 24 marzo 2021, con cui Stefan Ion Andrusca è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, 612, 582 e 635 cod. pen. nonché all'art. 4 L. n. 110/1975. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, risulta privo di specificità a fronte delle argomentazioni con cui il Collegio territoriale, in ossequio ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha ampiamente motivato in merito al rapporto tra i reati, per cui si procede, e il precedente penale del ricorrente, evidenziando a pagina 4 della sentenza impugnata che i reati in esame erano evocativi di una spiccata pericolosità sociale dell'imputato e dimostravano un'assoluta sua spregiudicatezza nonché l'indifferenza rispetto alla precedente condanna;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente