Italian Court dismisses appeal as rehearsed arguments fail to challenge established fraud elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely reiterated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant, Anita Anisa Garola, challenged the appellate court's reduction of her sentence for fraud, but the lower judges had already established all constitutive elements of the crime based on the victim's induced error and the appellant's deceptive acts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new grounds to disturb the finality of the previous judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROLA ANITA ANISA nato,a MILANO il 21/05/1982 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 23 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 21 settembre 2020, ha ridotto la pena inflitta ad Anita Anisa Garola per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e ha confermato nel resto. Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si reiterano censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputata per il delitto ascrittole, già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con i quali la ricorrente non si è confrontata (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha compiutamente ricostruito la vicenda, evidenziando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della truffa, stante la sicura riconducibilità all'imputata della carta su cui è stata versata la somma da parte della vittima, indotta in errore a causa degli artifizi, posti in essere dalla Garola, e determinatasi alla dazione, non seguita dalla consegna del bene pattuito);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente