Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9133/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9133/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9133/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO ALARICO nato a GENOVA il 15/09/1986 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Genova 1'8 aprile 2019, con cui Alarico Federico è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 707 cod. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; considerato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 9133/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente considerato il tronchese, in possesso dell'imputato, uno strumento "atto ad aprire o forzare serrature" - non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
oggetto pericoloso porto abusivo di armi abuso della licenza e delle targhe infrazione privilegiata cosa accessoria restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 707 cod. pen
La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Genova 1'8 aprile 2019, con cui Alarico Federico è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO ALARICO nato a GENOVA il 15/09/1986 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Genova 1'8 aprile 2019, con cui Alarico Federico è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 707 cod. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; considerato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente considerato il tronchese, in possesso dell'imputato, uno strumento "atto ad aprire o forzare serrature" - non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente