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Ordinanza — n. 9132/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, citing lack of merit and insufficient specific grounds for mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Cirillo inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued for specific statutory mitigation and general leniency, but the court found these grounds either already adequately examined or lacking in specific positive elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.: Appeals based on repetitive arguments regarding special mitigation or lacking specificity in general mitigation claims are inadmissible when the lower court correctly applied principles requiring positive justification for leniency.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory mitigation rejection general leniency grounds theft conviction upheld procedural merit review calcolo del danno obbligo di ridurre il danno attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 60 cod. pen.
art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta 1'8 gennaio 2021, con cui Francesco Cirillo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 (dep.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017
270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FRANCESCO nato a MILANO il 11/08/1998 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta 1'8 gennaio 2021, con cui Francesco Cirillo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito, che ha escluso la speciale tenuità del danno, in considerazione non solo del valore del bene danneggiato, non irrisorio, ma anche della gravità dell'episodio nel suo complesso (sul punto:

Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 (dep. 09/02/2021), Di Giorgio Giulio, Rv. 280615); Considerato che il secondo motivo, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni espresse dal Collegio del merito, che, nell'affermare che difettavano elementi positivamente valorizzabili, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle attenuanti generiche a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres