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Ordinanza — n. 9131/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9131/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIANO PIER CARLO nato a CASTAGNOLE DELLE LANZE il 10/01/1951 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 22 marzo 2021, con cui Pier Carlo Magliano è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a una truffa aggravata e a una tentata truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione nella determinazione della pena inflitta, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non solo di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, pur a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che a pagina 6 ha evidenziato l'estrema mitezza del trattamento sanzionatorio irrogato e l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche per la gravità dei fatti e l'assenza di segni di resipiscenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo esame delle censure formali circostanze attenuanti censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIANO PIER CARLO nato a CASTAGNOLE DELLE LANZE il 10/01/1951 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 22 marzo 2021, con cui Pier Carlo Magliano è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a una truffa aggravata e a una tentata truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione nella determinazione della pena inflitta, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non solo di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, pur a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che a pagina 6 ha evidenziato l'estrema mitezza del trattamento sanzionatorio irrogato e l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche per la gravità dei fatti e l'assenza di segni di resipiscenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden