Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9128/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9128/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN CHUNDING nato il 05/08/1979 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato 1'8 ottobre 2014 nei confronti di Chen Chunding, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e i reati accertati con sentenza del Tribunale di Prato, irrevocabile 1'8 gennaio 2016, assolvendo l'imputato dal reato ascritto al capo E), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D), in quanto estinti per prescrizione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 9128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. e i reati accertati con sentenza del Tribunale di Prato, irrevocabile 1'8 gennaio 2016, assolvendo l'imputato dal reato ascritto al capo E), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D), in quanto estinti per prescrizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena cooperazione giudiziaria in materia penale misura di assistenza giudiziaria favoreggiamento indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato 1'8 ottobre 2014 nei confronti di Chen Chunding, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN CHUNDING nato il 05/08/1979 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato 1'8 ottobre 2014 nei confronti di Chen Chunding, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e i reati accertati con sentenza del Tribunale di Prato, irrevocabile 1'8 gennaio 2016, assolvendo l'imputato dal reato ascritto al capo E), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D), in quanto estinti per prescrizione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni espresse dal Collegio del merito, che, nel richiamare l'inutilità della collaborazione resa e la condotta successiva al reato, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid