Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal sentence for robbery and assault as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Bifolco inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding the reliability of photographic identifications, but the court found these arguments merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and Bifolco was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance lacks the requisite novelty and must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFOLCO SALVATORE nato a NAPOLI il 17/06/1973 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 22 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto il 23 giugno 2021, ha ridotto la pena inflitta a Salvatore Bifolco per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen., confermando nel resto. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato, con particolare riguardo all'attendibilità delle individuazioni fotografiche effettuate dalle persone offese, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha sottolineato come la colpevolezza dell'imputato emergesse, oltre che dalle individuazioni fotografiche effettuate dalle vittime delle rapine, peraltro sicure e confermate in dibattimento, anche dai tabulati telefonici attestanti la presenza del ricorrente nei luoghi e al momento dei fatti contestati);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente