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Ordinanza — n. 9126/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for counterfeiting charges due to lack of specific grounds and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9126/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for counterfeiting and forgery, claiming lack of subjective intent and insufficient reasoning. The court rejected these claims as the first argument was a repetition of already dismissed points, while the second failed to specify the grounds for the alleged lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Art. 648, 455 cod. pen.; The appeal must specify the grounds for the alleged lack of motivation to allow the reviewing court to exercise its supervisory power, and repetitive arguments do not constitute a valid basis for cassation.

Parole chiave

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lack of motivation counterfeiting charges subjective intent repetitive arguments inadmissible appeal court costs supervisory power messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 455 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto ex art. 455 cod.
art. 455 cod. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto ex art. 455 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUZZAOUI JAWAD nato il 12/07/1986 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 14 febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 aprile 2016, con cui Jawad El Bouzzaoui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 455 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto ex art. 455 cod. pen. per l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale, che a pagina 7 della sentenza impugnata ha logicamente dedotto dal possesso custodito delle banconote contraffatte da parte del ricorrente la sua intenzione di metterle in circolazione, in assenza di altro plausibile utilizzo;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il President