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Ordinanza — n. 9125/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9125/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marco Braidich inadmissible due to procedural defects. The appellant's first ground was deemed generic for failing to specify the elements of the complaint, violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The second ground regarding generic mitigating circumstances was rejected as lacking specificity, as the lower court correctly applied precedent by focusing only on decisive factors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 56 cod. pen.; Art. 55 D.Igs. 231/2007; Art. 493-ter cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements of the complaint, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity code criminal procedure sentencing mitigation court costs supervisory power verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 55 D.Igs. 231/2007
Art. 493-ter cod. pen.
231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.), confermando nel resto.
artt. 648 cod. pen
del Tribunale della stessa città il 25 ottobre 2016, ha ridotto la pena inflitta a Marco Braidich per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 493-ter cod. pen
231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.), confermando nel resto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH MARCO (CUI 004XGFN) nato a MILANO il 20/01/1967 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Ljr

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale della stessa città il 25 ottobre 2016, ha ridotto la pena inflitta a Marco Braidich per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 56 cod. pen., 55 D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.), confermando nel resto. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Considerato che la seconda doglianza, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta privo di specificità, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato i plurimi precedenti specifici dell'imputato e l'assenza di una sua effettiva resipiscenza, così facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres