Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9123/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and repetition of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9123/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Amarildo Troqe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for receiving stolen goods, arguing violations of procedural safeguards regarding witness statements and requests for charge reclassification. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without presenting new legal grounds or factual challenges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower court without raising new issues or providing new evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments lack of new grounds procedural safeguards receiving stolen goods court costs Cassation procedure falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 63 cod. proc. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Gennaro Greco, in quanto asseritamente assunte in violazione dell'art. 63 cod.
Art. 712 cod. pen.
Considerato che anche i restanti motivi del ricorso, con cui si censura l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e si chiede la derubricazione dello stesso nella contravvenzione ex art. 712 cod. pen. e, in subordine, l'attenuante di cui all'art.
Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 29 aprile 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto il 29 marzo 2018, con cui Amarildo Troqe è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 29 aprile 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto il 29 marzo 2018, con cui Amarildo Troqe è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 63 cod. proc. pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Gennaro Greco, in quanto asseritamente assunte in violazione dell'art. 63 cod.
art. 712 cod. pen
Considerato che anche i restanti motivi del ricorso, con cui si censura l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e si chiede la derubricazione dello stesso nella contravvenzione ex art. 712 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROQE AMARILDO nato il 19/11/1990 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 29 aprile 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto il 29 marzo 2018, con cui Amarildo Troqe è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Gennaro Greco, in quanto asseritamente assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha sancito la piena utilizzabilità di tali dichiarazioni, stante l'assenza di indizi di reità a carico del dichiarante; il che pertanto escludeva l'applicazione delle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen.;

Considerato che anche i restanti motivi del ricorso, con cui si censura l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e si chiede la derubricazione dello stesso nella contravvenzione ex art. 712 cod. pen. e, in subordine, l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen, si limitano a riproporre questioni sulle quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, non confrontandosi così con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8, in cui il secondo giudice ha ampiamente indicato le ragioni poste a base sia della colpevolezza dell'imputato per il delitto di ricettazione, sottolineando la sua piena consapevolezza di disporre di un bene provento di delitto, sia del mancato riconoscimento della particolare tenuità dell'episodio, in ragione del valore del bene e della personalità dell'imputato);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr