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Ordinanza — n. 9121/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9121/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI GAETANO nato a PALERMO il 15/04/1989 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 24 novembre 2020, con cui Gaetano Cangemi è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen., artt. 110, 482 cod. pen. e 48, 110, 479 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo B), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata, in cui si rileva che, sulla base delle dichiarazioni del coimputato Michele Giannino, ritenute attendibili, e del messaggi scambiati con l'imputato, era provato che il ricorrente era stato l'autore, quantomeno come concorrente, della contraffazione delle targhe e del libretto dell'auto);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che le deduzioni, formulate nei motivi del ricorso, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure allegazioni di persecuzione contraddittorie contraffazione di merci riproduzione e imitazione di biglietti di banca censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI GAETANO nato a PALERMO il 15/04/1989 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 24 novembre 2020, con cui Gaetano Cangemi è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen., artt. 110, 482 cod. pen. e 48, 110, 479 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo B), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata, in cui si rileva che, sulla base delle dichiarazioni del coimputato Michele Giannino, ritenute attendibili, e del messaggi scambiati con l'imputato, era provato che il ricorrente era stato l'autore, quantomeno come concorrente, della contraffazione delle targhe e del libretto dell'auto);

Considerato che anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, con cui si censurano l'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi C) e A) nonché la ritenuta esistenza di riscontri individualizzanti delle dichiarazioni del coimputato Michele Giannino, contengono doglianze già disattese dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata, ove, in particolare, si evidenzia che le dichiarazioni di Michele Giannino erano pienamente attendibili, come già ritenuto da altri giudici di merito a seguito di scrupoloso vaglio, e supportate da riscontri individualizzanti);

Rilevato che le deduzioni, formulate nei motivi del ricorso, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il