Italian court dismisses appeal against appeal inadmissibility due to lack of specific grounds and novelty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the Milan Court of Appeal's inadmissibility ruling inadmissible. The appellant failed to provide specific grounds or new arguments, merely reiterating principles already addressed by the first instance court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity and novelty to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a ruling declaring an appeal inadmissible is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided without specific new grounds or novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA ENRICO nato a MONREALE il 10/06/1957 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 9 giugno 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 15 ottobre 2021 nei confronti di Enrico Viola, confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, risulta privo di specificità, atteso che il ricorrente si è limitato a richiamare principi enunciati da questa Corte e ad affermare che nell'atto di appello erano stati individuati i punti della sentenza di primo grado che meritavano censura, senza però indicare specificamente quali fossero state le censure mosse alla sentenza in primo grado e le ragioni di fatto o di diritto poste a sostegno delle stesse;
Considerato che la Corte territoriale, nel dichiarare l'inammissibilità del gravame, ha sottolineato che l'impugnazione si risolveva in una mera riproposizione di questioni già adeguatamente affrontate e risolte dal primo giudice con argomentazioni avverso le quali l'atto di appello ometteva di confrontarsi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente