Italian Court dismisses appeal as appeal lacks specificity regarding criminal conviction reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Danilo Bertasi's appeal against the Court of Appeal's confirmation of his criminal conviction inadmissible. Bertasi argued for violations of law and flaws in reasoning regarding his guilt based on the possession of burglary tools, but the appeal lacked specific legal arguments. The court rejected the appeal because the second judge logically inferred guilt solely from the hidden possession of tools without a plausible justification offered by the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal must contain specific grounds for violation of law or defects in reasoning; a generic assertion that guilt was deduced from the possession of contraband without offering a plausible justification renders the appeal inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTASI DANILO nato a FERRARA il 01/03/1946 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 30 maggio 2019, con cui Danilo Bertasi è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione nell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto, risulta privo di specificità, avendo il secondo giudice logicamente dedotto la colpevolezza dell'imputato dal rinvenimento nel suo possesso dei tre arnesi idonei allo scasso, peraltro celati - nella macchina di cui egli aveva disponibilità esclusiva - in modo da eludere eventuali controlli, senza che il medesimo imputato avesse offerto alcuna plausibile giustificazione del possesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente