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Ordinanza — n. 9117/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft and receiving stolen goods due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9117/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jessica Sebastiani inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and receiving stolen goods. The appellant argued against the subjective element of the crime and the denial of general mitigating circumstances, but the court found her first ground merely repetitive of previously rejected arguments regarding her possession of a stolen laptop. The second ground was dismissed for lacking specificity, as the lower court correctly applied principles that do not require considering every favorable or unfavorable element when denying mitigation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of already rejected arguments or lack the necessary specificity to challenge the lower court's reasoning on subjective elements and mitigating circumstances.

Parole chiave

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theft conviction receiving stolen goods subjective element general mitigation inadmissible appeal possessing stolen property Corte di Cassazione abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 15 ottobre 2018, con cui Jessica Sebastiani è stata condannata per il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 15 ottobre 2018, con cui Jessica Sebastiani è stata condannata per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella
Considerato che il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANI JESSICA natck a FAENZA il 22/03/1989 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 15 ottobre 2018, con cui Jessica Sebastiani è stata condannata per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che nella sentenza impugnata ha logicamente dedotto la colpevolezza della ricorrente dal rinvenimento nella sua disponibilità del computer portatile, provento di furto, del cui possesso non ha saputo offrire plausibile giustificazione;

Considerato che il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Rilevato che la seconda doglianza, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, è priva di specificità, non confrontandosi la ricorrente con le argomentazioni espresse dal Collegio territoriale, che, nel richiamare le modalità della condotta e l'assenza di effettiva resipiscenza, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

'17 dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere est