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Ordinanza — n. 9115/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9115/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANO MARCELLO nato a REGGIO EMILIA il 08/09/1985 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 27 ottobre 2021, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena l'11 dicembre 2018, con cui Marcello Milano è sato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, risulta privo di specificità, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche in ragione: della particolare intensità del dolo, emergente dal fatto che l'imputato, alla vista degli agenti, aveva operato un'inversione di marcia al fine di eludere i controlli; del negativo comportamento processuale derivante dalla negazione degli addebiti; dell'avere riportato precedente condanna.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 9115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti permesso di promuovere un procedimento penale infrazione privilegiata eccezione di illegalità esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 27 ottobre 2021, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena l'11 dicembre 2018, con cui Marcello Milano è sato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Ne consegue che deve ritenersi che, in considerazione di siffatti elementi, la Corte d'appello ha implicitamente ritenuto non applicabile l'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che questa Corte (Sez.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANO MARCELLO nato a REGGIO EMILIA il 08/09/1985 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 27 ottobre 2021, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena l'11 dicembre 2018, con cui Marcello Milano è sato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, risulta privo di specificità, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche in ragione: della particolare intensità del dolo, emergente dal fatto che l'imputato, alla vista degli agenti, aveva operato un'inversione di marcia al fine di eludere i controlli; del negativo comportamento processuale derivante dalla negazione degli addebiti; dell'avere riportato precedente condanna.

Ne consegue che deve ritenersi che, in considerazione di siffatti elementi, la Corte d'appello ha implicitamente ritenuto non applicabile l'art. 131 bis cod. pen.; Considerato che questa Corte (Sez. 4, n. 27595 dell'11/05/2022, Rv. 283420 - 01; Sez. 5, n. 24780 dell'8/03/2017, Rv. 270033 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres