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Ordinanza — n. 9114/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for counterfeiting and receiving counterfeit goods due to lack of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Frascione inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeiting and receiving counterfeit goods. The appellant argued that the subjective element of intent was missing, but the court found his arguments merely repetitive of issues already correctly addressed by the trial judges. Consequently, the court rejected the request for leniency based on the minor nature of the offense, citing established precedent regarding the comprehensive evaluation of criminal facts.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 474 cod. pen.: The court dismisses appeals claiming lack of subjective intent when the objective falsity of goods and anomalous supply channels are sufficient to infer intent, and rejects requests for leniency if the overall circumstances do not support a finding of particular minor gravity.

Parole chiave

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counterfeiting criminal liability subjective intent requirement receiving counterfeit goods appeal inadmissibility criminal leniency criteria contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite vendita sopra campione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 23 ottobre 2018, con cui Antonio Frascione è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a due reati di cui all'art. 648 e di cui all'art.
Art. 474 cod. pen.
648 e di cui all'art. 474 cod.
art. 474 cod. pen
648 e di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCIONE ANTONIO nato a SASSUOLO il 22/07/1969 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 23 ottobre 2018, con cui Antonio Frascione è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a due reati di cui all'art. 648 e di cui all'art. 474 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione della responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, difettandone l'elemento soggettivo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha sottolineato che l'oggettiva falsità dei marchi figurativi, apposti sulle cover, era ricavabile dalle varie relazioni dei soggetti esperti e "l'anomala modalità di approvvigionamento, con acquisto all'ingrosso avvenuto tramite un contatto internet da soggetto cinese, che non forniva alcuna garanzia di affidabilità sul possesso di autorizzazioni per la commercializzazione dei prodotti originali, e l'assenza di ogni tipo di packaging tipico delle imprese, licenziatarie dei marchi, erano elementi sufficienti a comprendere che si trattava di merce contraffatta");

Rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo della censura già sollevata dinanzi alla Corte territoriale, che, nel disattendere la richiesta di applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, in considerazione "del numero dei prodotti contraffatti, al di là del loro valore economico, pur esso non indifferente", ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154 - 01), secondo cui la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res";

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il