Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to prior prescription declaration by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellate court had already declared the crime prescribed and re-determined the penalty, leaving no room for new arguments on non-punishability. The Court ruled that the inadmissibility of the appeal precludes any examination of prescription issues under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; The inadmissibility of a cassation appeal precludes the formation of a valid challenge relationship and bars the court from examining or declaring causes of non-punishability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI YUEXI nato il 08/09/1974 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello dì Firenze, con sentenza in data 11 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 10 luglio 2016 nei confronti di Li Yuexi, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui all'art.474 cod. pen. e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per la mancata ammissione della consulenza tecnica, invocata nell'atto dì appello, ritenuta decisiva, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio territoriale, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato come la sussistenza della contraffazione emergesse dal contesto in cui i beni erano venduti nonché dalle univoche dichiarazioni degli esperti interpellati, così escludendo la necessità di assumere la consulenza tecnica richiesta;
Considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266;
Sez. U, n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164 e Sez. U, n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid