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Ordinanza — n. 9112/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically argue the lack of motivation in sentencing and the violation of law regarding recidivism. Although the appellant contested the excessive penalty generally, these specific grounds were not properly deduced as grounds for appeal as required by law. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must specifically deduce grounds such as lack of motivation or violation of law; generic complaints of excessive penalty result in inadmissibility.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal sentencing motivation recidivism exclusion procedural requirements Corte di Cassazione criminal procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 493-ter cod. pen
231/2007, attuale art. 493-ter cod. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZEDDINE BENAMAR nato il 18/10/1970 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 7 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 3 maggio 2019, con cui Benamar Azzeddine è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato continuato di utilizzo indebito di carte di credito (art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007, attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deducono sia la carenza di motivazione nella determinazione della pena base e degli aumenti in continuazione sia la violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva contestata, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., essendo stata nel gravame solo genericamente contestata l'eccessività della pena, inflitta dal primo giudice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente