Ordinanza — n. 9111/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREDIERI OMAR nato a CARPI il 08/03/1966 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 19 novembre 2018, con cui Omar Predieri è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva contestata, risulta privo di specificità a fronte delle argomentazioni del Collegio territoriale, che ha evidenziato - da un lato - che l'imputato aveva dato prova di una particolare intensità del dolo e - dall'altro - che i reati in esame erano evocativi di una spiccata pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali e della natura degli stessi, così da dimostrare l'assoluta indifferenza dell'imputato rispetto alle precedenti condanne;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREDIERI OMAR nato a CARPI il 08/03/1966 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 19 novembre 2018, con cui Omar Predieri è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata esclusione della recidiva contestata, risulta privo di specificità a fronte delle argomentazioni del Collegio territoriale, che ha evidenziato - da un lato - che l'imputato aveva dato prova di una particolare intensità del dolo e - dall'altro - che i reati in esame erano evocativi di una spiccata pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali e della natura degli stessi, così da dimostrare l'assoluta indifferenza dell'imputato rispetto alle precedenti condanne;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente