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Ordinanza — n. 9110/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on criminal sentencing as discretionary balance of mitigating and aggravating factors is not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Luca Micheli and Giuseppe Dell'Aquila inadmissible regarding their criminal convictions. The appellants argued for a reduction in penalties based on the balance of mitigating and aggravating circumstances, claiming a violation of law and defective reasoning. The court ruled that such discretionary judicial evaluations are immune from appellate review unless they constitute arbitrary or illogical decisions, which were not present here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The appellate court's discretionary balance between mitigating and aggravating circumstances in criminal sentencing is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or illogically reasoned.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sentencing mitigating circumstances aggravating circumstances discretionary judgment cassation review penal code inadmissible appeal proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
e Luca Micheli per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 624 cod. pen
art. 648 cod. pen
e Luca Micheli per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MICHELI LUCA ( CUI 01BKZ3W ) nato a CIRIE' il 09/02/1980 DELL'AQUILA GIUSEPPE nato a TORINO il 29/11/1994 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 7 ottobre 2021, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in data 27 ottobre 2017, ha ridotto la pena inflitta a Giuseppe Dell'Aquila, confermando nel resto la pronuncia impugnata, con cui tale imputato è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen. e Luca Micheli per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Dell'Aquila, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, non è consentito, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), certamente sussistente nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha giustificato la propria decisione, valorizzando il positivo comportamento processuale del prevenuto al diverso fine della riduzione di pena e ritenendo congruo il bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza, in ragione del rilievo delle aggravanti; Considerato che anche l'unica doglianza dedotta da Luca Micheli, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservatogli, con particolare riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva, è priva di specificità, avendo il secondo giudice non solo evidenziato a pagina 7 della sentenza impugnata come le modalità realizzative della ricettazione fossero evocative di una spiccata pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali e della natura degli stessi, ma anche sottolineato l'assoluta congruità della sanzione, peraltro contenuta nei minimi edittali e temperata dalla concessione delle attenuanti generiche, sebbene bilanciate in termini di equivalenza;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore I