Ordinanza — n. 9109/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEINI ANTONIO nato a ROMA il 30/06/1968 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14 settembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa il 28 gennaio 2016 dal Tribunale della stessa città, con cui Antonio Matteíni è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art.648 bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità, avendo il Collegio territoriale fondato la colpevolezza dell'imputato su plurimi elementi, individuati, in particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, e confutato puntualmente le deduzioni difensive con argomentazioni prive dei lamentati vizi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 9109/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEINI ANTONIO nato a ROMA il 30/06/1968 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 14 settembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa il 28 gennaio 2016 dal Tribunale della stessa città, con cui Antonio Matteíni è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art.648 bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità, avendo il Collegio territoriale fondato la colpevolezza dell'imputato su plurimi elementi, individuati, in particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, e confutato puntualmente le deduzioni difensive con argomentazioni prive dei lamentati vizi;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, non risulta previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato che le superiori considerazioni consentono di disattendere anche le deduzioni difensive, espresse nella memoria pervenuta il 14 novembre 2021, con cui sono state reiterate le doglianze formulate nel ricorso con particolare riguardo all'asserito difetto di consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente