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Ordinanza — n. 8928/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing lack of merit review in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8928/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pierluigi D'Amico inadmissible, rejecting his three grounds regarding drug trafficking, habitual conduct, and general mitigating circumstances. The court found that the lower court's decision was logically sound, relying on intercepted phone records and the rapid succession of transactions to prove the defendant's role as a serial dealer. Consequently, the court refused to re-evaluate the evidence on the merits, emphasizing that cassation reviews only legal errors, not factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of evidence or re-evaluate facts found by the court of first instance, limiting its review to legal errors and logical flaws in the reasoning.

Parole chiave

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drug trafficking conviction cassation inadmissibility habitual conduct defense general mitigating circumstances merit review limitation reati contro la sfera personale riservata reati seriali abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
259899); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, 5th comma, D.P.R. 309/1990
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
259899); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO PIERLUIGI nato a CHIETI il 19/02/1997 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; I, Rilevato che il ricorso di Pierluigi D'Amico, che si compone di tre motivi con i quali si lamenta 1) la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi del reato di cessione di stupefacenti e la sua riconducibilità all'imputato, 2) il diniego dell'art.131 bis cod. pen., 3) il diniego delle attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo, lungi dall'evidenziare fratture logiche o carenze argomentative nelle quali soltanto si sostanzia il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità, si traduce nella prospettazione di una lettura alternativa delle fonti probatorie attraverso la quale si vorrebbe sollecitare questa Corte ad una valutazione di merito debordante dal perimetro della presente fase di giudizio; rilevato che essendo rimasta accertata a seguito dell'opzione processuale prescelta che l'utenza intercettata fosse in uso all'imputato, in quanto documentato dai tabulati telefonici acquisiti in fase di indagini, i giudici del gravame hanno con coerenti e lineari argomentazioni ritenuto che le plurime conversazioni captate fra costui, la cui attività di spacciatore seriale era attestata dalla sua bibliografia penale, e gli interlocutori, che erano suoi clienti abituali, contenenti chiari accordi per l'acquisto di sostanze stupefacenti, fossero ampiamente dimostrative, per effetto della loro stessa successione in tempi quanto mai rapidi, che ogni volta la precedente transazione fosse andate a buon fine, senza che la derubricazione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, già effettuata dal primo giudice, rendesse necessario accertarne la tipologia né i singoli quantitativi; rilevato, quanto al secondo motivo, che da nessuna manifesta illogicità e perciò non sindacabile da questa Corte può ritenersi affetta la decisione impugnata che ha ritenuto la abitualità della condotta, indice-requisito di per sé ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., in ragione del numero dei clienti che si rivolgevano all'imputato e delle plurime cessioni effettuate; rilevato che ad analoga sorte non si sottrae neanche il terzo motivo avendo la Corte territoriale indicato quale elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la serialità delle condotte di spaccio, motivazione questa non sindacabile nella presente sede di legittimità atteso che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere