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Ordinanza — n. 8927/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal penalty as it lacks manifest illogical or arbitrary errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8927/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Osvaldo Di Antonio's appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision did not exhibit manifest illogic or arbitrariness. The appellant argued against the punitive treatment and the balance of circumstances, but the appellate court had already confirmed the equivalence of the penalty based on the significant quantity of drugs found. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against criminal penalties are inadmissible if they do not demonstrate a manifestly illogical or arbitrary evaluation by the court of first instance, particularly when the factual basis for the sentence, such as the quantity of contraband, is clearly established.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest illogical error arbitrary sentencing drug quantity aggravation procedural costs award Cassazione review limits balancing of circumstances imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ANTONIO OSVALDO nato a TERAMO il 12/07/1977 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Osvaldo Di Antonio, compendiandosi in censure afferenti al trattamento sanzionatorio, in cui si inscrivono le contestazioni in ordine al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non può trovare ingresso in sede di legittimità, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria; rilevato che le doglianze di natura soltanto contestativa, articolate peraltro in termini del tutto generici, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena in cui la conferma del giudizio di equivalenza già effettuato dal primo giudice risulta coerentemente motivato dalla Corte di appello che ha evidenziato, in termini di gravità della condotta, l'ingente quantitativo della droga detenuta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente