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Ordinanza — n. 8925/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding aggravating circumstances and sentencing discretion in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8925/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Walter Mazzotti's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding specific aggravating factors and sentencing proportionality. Mazzotti argued for the applicability of an aggravating circumstance under Article 80 of the Drug Trafficking Law and challenged the weight of aggravating versus mitigating factors. The court found the lower court's reasoning logical, noting the professional organization of the drug operation and the defendant's lack of a credible confession during probation, thus upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 80 D.P.R. 309/1990: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the contested judgment does not exhibit manifest illogicality or arbitrariness in its evaluation of aggravating and mitigating circumstances or in its application of statutory provisions.

Parole chiave

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drug trafficking aggravating circumstances sentencing discretion review inadmissible appeal manifest illogicality standard probation period confession imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 80 D.P.R. 309/1990
art. 80 d.P.R.309/1990
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTI WALTER nato a RAVENNA il 26/11/1970 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di Walter Mazzotti, che si compone di due motivi con i quali si lamenta 1) la configurabilità dell'aggravante ex art. 80 d.P.R.309/1990, 2) la prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo si incentra su un'asserita illogicità motivazionale palesemente smentita dalla lettura del provvedimento impugnato che, nel declinare puntualmente i criteri interpretativi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi ha ritenuto che, oltre al sensibile discostamento dal valore soglia di di 2 Kg di principio attivo (essendo stato accertato un quantitativo superiore a 2,8 Kg), a caratterizzare la peculiare offensività della condotta concorressero altresì la considerevole organizzazione professionale nel sistema di coltivazione delle piante, realizzato con l'utilizzo di sofisticate attrezzature tecniche, e l'impiego di ben tre unità lavorative, tra cui lo stesso imputato, nella manutenzione della piantagione, dando quindi compiuta giustificazione della ritenuta sussistenza dell'aggravante; rilevato che quanto al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena, avendo la Corte distrettuale valorizzato in termini negativi non solo la sostanziale irrilevanza della confessione resa dal prevenuto stanti gli esiti inequivoci della perizia, ma altresì la sua peculiare spregiudicatezza per essere stato il reato posto in essere durante il periodo di affidamento in prova disposto con diverso procedimento; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023