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Ordinanza — n. 8923/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility under Art. 448 c.p.p. regarding drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for drug trafficking based on a lack of reasoning regarding the crime's elements, but the court noted that appeals against sentencing are strictly limited to issues of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the narrow admissibility criteria and ordered the payment of procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty illegality; failure to meet these criteria renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility drug trafficking conviction Code of Criminal Procedure lack of reasoning procedural costs award reati qualificati contro gli stupefacenti eccezione di illegalità causa illecita

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIESA PIERLUIGI nato a MILANO il 27/02/1999 avverso la sentenza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di Pierluigi Chiesa, su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato, riqualificato ai sensi dell'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; rilevato che l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile non rientrando le dispiegate doglianze in alcumdelle ipotesi tassativamente previste. dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, che consentono di ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid